Tipicamente, si pensa che la responsabilità penale riguardi solo le persone fisiche. Eppure, in un mondo in cui le realtà imprenditoriali si sono mostrate sempre più spesso non immuni da infiltrazioni illegali, i decisori pubblici hanno approvato nuove regole rendendo il sistema legale più all’avanguardia.
Anche in Italia, dunque, queste regole sono passate sotto la pressione degli accordi internazionali.
Se consideriamo che il reato di una persona si raggruppa come responsabilità penale secondo la classificazione, come possiamo definire i reati delle persone giuridiche?
I principi generali del diritto penale insegnano che solo le persone fisiche sono responsabili della responsabilità penale. Inoltre, il precetto della “personalità” della responsabilità penale poneva difficoltà nell’attribuzione del reato a chi lo ha commesso concretamente, creando non pochi problemi teorici sulla qualificazione dei comportamenti delle persone giuridiche, che non sono individui.
Si è quindi deciso di parlare di “responsabilità amministrativa” degli enti per distinguerla dalla responsabilità penale delle persone fisiche.
Nonostante le evidenti differenze di trattamento imposte ai due autori di reato penalmente responsabili, le stesse norme penali e procedurali dei codici già vigenti in materia di contrasto alla criminalità si applicano anche a quelli giuridici, detti “enti”.
In realtà, una persona giuridica può essere incarcerata? Non di sicuro. Allora come può reagire la società, preoccupata di diventare vittima di società non rispettose della legge, spesso dotate di immensi poteri economici e che vanno oltre i confini nazionali, influenzando anche le decisioni politiche?
Il Legislatore ha sentito la necessità di disporre di regole ad hoc per contenere i fenomeni di illegittimità che interessano l’economia legale attraverso procedure idonee all’accertamento della responsabilità penale.
Di conseguenza, una società può rispondere di comportamenti illeciti commessi dai suoi amministratori, funzionari, dirigenti o dipendenti sottoposti al controllo dei primi.
Per contro, il diritto alla difesa è garantito non solo alle persone fisiche ma anche alle persone giuridiche nella persona dei loro legali rappresentanti.
Poi nel 2001, con il Decreto Legislativo n. 231, si è verificata una vera e propria svolta storica nel mondo dell’imprenditoria a seguito delle nuove norme penali in discussione. Gli imprenditori hanno lentamente iniziato a cogliere le implicazioni del nuovo complesso normativo.
Nonostante siano trascorsi più di dieci anni, molte aziende risultano ancora inadempienti rispetto agli obblighi introdotti con il D.Lgs. n. 231 del 2001 e successive modificazioni.
Per molte aziende il percorso verso la legalizzazione è molto faticoso e molte aziende hanno deciso di delocalizzare i propri stabilimenti in paesi con leggi meno restrittive.
Lo smarrimento causato dalle nuove regole deriva dalla difficoltà del mondo delle imprese a cogliere alcuni aspetti su cui fanno perno.
In primo luogo, il controllo sull’attività delle imprese richiede il “modello di organizzazione e gestione” e il relativo “Organismo di Vigilanza”. Questo duplice meccanismo non può essere paragonato ai tradizionali sistemi di controllo dei rischi e di gestione, come il Collegio Sindacale, la revisione interna o esterna e le società di revisione. Funzionari e dirigenti di aziende pubbliche e private non si sono accorti e tuttora non si rendono conto che il nuovo meccanismo mirava a prevenire la commissione dei reati vietati dallo stesso Decreto all’interno della struttura aziendale. Non si tratta, quindi, di un controllo sulla normativa civilistica, contabile, commerciale e fiscale ma di un dispositivo che presenta peculiarità del tutto nuove che lo distinguono da tutti quelli che lo hanno preceduto.
In secondo luogo, la cultura imprenditoriale non si è resa subito conto che si sarebbe dovuta adeguare senza indugio alla nuova realtà normativa, portando a convinzioni e drammatiche conseguenze in diversi casi di fallimenti di grandi imprese, soprattutto al primo impatto dell’applicazione di tale normativa.
Figura 11: Elefante seduto sul ramo di un albero appassito in un paesaggio surreale.
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